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CODICE DELLA STRADA: CIRCOLARE CON IL VETRO ROTTO
Dobbiamo ricordare che circolare con il vetro rotto , oltre a essere un pericolo per noi e per gli altri, è anche un' infrazione del codice della strada quindi soggetta a salate multe: ecco perché un parabrezza rotto deve essere sostituito al più presto. Il parabrezza dell'auto è crepato o anche solo scheggiato? Non passerà la "revisione", lo sapevate? Pensateci per tempo.
SANZIONI PER CHI CIRCOLA CON IL PARABREZZA ROTTO
ART.79 comma 1 del CDS
La violazione che si configura è sanzionata dal comma 4 dello stesso articolo ovvero: " I veicoli a motore ed i loro rimorchi durante la circolazione devono essere tenuti in condizioni di massima efficienza...... ( questo il precetto generale della norma)..".
Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, .... è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di --------- € 71.00
IN AUTOSTRADA CON IL PARABREZZA ROTTO:
ART. 79/4 e 175/16 Art. 79 tratta in generale dell'efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione. In particolare il comma 1 e 4 sanziona il conducente del veicolo che presentava un alterazione delle caratteristiche costruttive e funzionali tra i quali rientra il vetro che presenta incrinature, lesioni o altro che limita la visibilità del conducente. La sanzione prevista per detta violazione è pari a € 71.00 e nessun punto di decurtazione.
Poiché la violazione è stata contestata in area autostradale, a detta violazione concorre quella prevista dall' art. 175 . In particolare il comma 2 lettera h e 16 sanziona il conducente che circola in autostrada con un veicolo le cui condizioni d'uso erano tali da costituire pericolo per la circolazione. La sanzione prevista per detta violazione è pari a € 35.00 e due punti di decurtazione .
€ 106,00 e 2 punti sulla patente
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI:
Direzione Generale della Motorizzazione e della Sicurezza del Trasporto Terrestre
PROT N. 1680M360 Roma 8 maggio 2002
OGGETTO: Applicazione di pellicole adesive sui vetri dei veicoli Pervengono richieste di chiarimenti da parte degli Uffici Provinciali della Motorizzazione in merito all’applicazione sui veicoli in circolazione, di pellicole adesive sui vetri dei veicoli.
Al riguardo si osserva quanto segue.
La materia non è regolata da norme internazionali né da norme comunitarie che prevedano l’omologazione di dette pellicole quali entità tecniche indipendenti, né risultano allo studio, sia in sede internazionale che comunitaria, normative specifiche in tal senso. Tuttavia, nell’ambito dello Spazio economico europeo alcuni Paesi hanno adottato norme nazionali che disciplinano l’approvazione di dette pellicole non ché la loro installazione sui vetri dei veicoli.
Lo Stato Italiano, invece, ha ritenuto di non adottare norme nazionali, rinviando la regolamentazione della materia alla eventuale emanazione di normative comunitarie. Non c’è dubbio, d’altra parte, che secondo i principi di libera circolazione delle merci, così come stabilito dall’art. 28 del Trattato CEE, non possono non essere accettate pellicole applicate ai vetri laterali posteriori e al lunotto posteriore dei veicoli approvate da altri Stati membri della Comunità europea o da Stati aderenti allo spazio economico europeo, fermo restando il rispetto dei campi di visibilità previsto dalle norme comunitarie.
Conseguentemente, in sede di visita e prova di revisione, ove venisse riscontrata l’applicazione delle suddette pellicole, dovrà essere verificato:
- che sulle pellicole sia apposto il marchio identificativo del costruttore delle pellicole medesime;
- che dette pellicole siano state omologate per il vetro sul quale sono state applicate. A tale scopo dovrà essere esibito un certificato di omologazione, costituito all’estero, dal quale risulti che le pellicole montate siano state approvate per lo specifico tipo di vetro su cui sono state applicate. L’installatore dovrà certificare che il vetro, ovviamente di tipo omologato, ha lo spessore previsto in sede di approvazione delle pellicole.
Sulla base delle prescrizioni contenute nelle direttive 92/22/CE (vetri di sicurezza), 71/127/CEE (specchi retrovisori) e 77/649/CEE (campo di visibilità anteriore) non e’ consentita l’applicazione delle pellicole in argomento ne’ sul parabrezza ne’ sui vetri laterali anteriori; inoltre, l’applicazione sul lunotto posteriore, e’ ammessa solo a condizione che il veicolo sia allestito con specchi retrovisori esterni su ambo il lati.
E’ appena il caso di precisare che l’applicazione di pellicole adesive sui vetri dei veicoli non comporta l’aggiornamento della carta di circolazione a norma dell’art. 78 del Codice della strada. IL DIRETTORE GENERALE (dott. Giorgio Berruti)